STATUTO FEDERALE INDICE
Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede
Articolo 2 – Gli Organi Centrali, Periferici, di Giustizia e altri Organi Articolo 3 – Appartenenza alla Federazione, i Dart Club® e i Tesserati Articolo 4 – Il Presidente Onorario
Articolo 5 – La Consulta Nazionale Articolo 6 – L’Assemblea Nazionale
Articolo 7 – Requisiti di eleggibilità per le cariche federali centrali
Articolo 8 – Elezione del Presidente Federale, Consiglio Federale, Collegio dei Revisori dei Conti e Commissione Unica di Appello
Articolo 9 – Elezione del Collegio dei Probiviri Articolo 10 – Il Presidente Federale
Articolo 11 – Il Consiglio Federale e la Segreteria Generale Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 13 – Le regioni
Articolo 14 – L’Assemblea Regionale
Articolo 15 – Requisiti di eleggibilità per le cariche federali periferiche
Articolo 16 – Elezione del Presidente Regionale, Segretario Regionale, Tesoriere Regionale e Commissione Giudicante Regionale
Articolo 17 – Il Presidente Regionale Articolo 18 – Il Comitato Regionale Articolo 19 – Il Coordinatore Regionale
Articolo 20 – La Commissione Giudicante Regionale Articolo 21 – La Commissione Unica di Appello Articolo 22 – Il Collegio dei Probiviri
Articolo 23 – Incompatibilità Articolo 24 – Finanziamento Articolo 25 – Esercizio finanziario
Articolo 26 – Clausola compromissoria Articolo 27 – Regolamenti
Articolo 28 – Scioglimento della F.I.G.F.® Articolo 29 – Entrata in vigore
Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede
La Federazione Italiana Gioco Freccette (F.I.G.F.®), fondata nel 1984, è un’Associazione senza fini di lucro che si occupa dello sport delle freccette in Italia.
La F.I.G.F.® ha lo scopo di promuovere e organizzare la pratica dello sport delle freccette, coordinarne i regolamenti e curare l’attività della Squadra Nazionale e di singoli tesserati in campo internazionale.
La F.I.G.F.® svolge la sua attività in quanto membro della World Darts Federation (WDF), organismo membro di Sportaccord/GAISF (General Association of International Sport Federations) che a livello mondiale governa lo sport delle freccette, e si muove nell’ambito delle norme generali da essa emanate; rappresenta inoltre l’Italia presso la WDF ed è l’unico soggetto da essa riconosciuto nel territorio dello Stato italiano.
La F.I.G.F.® svolge la sua attività all’interno dell’ordinamento sportivo italiano. La F.I.G.F.® ha durata illimitata e ha sede in Treviso.
Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.F.® si ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d’accesso da parte di chiunque, in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità, alla pratica dello sport delle freccette.
Vige il principio della trasparenza degli atti.
L’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti per la sua attuazione.
La F.I.G.F.® regola l'organizzazione dello sport delle freccette sull’intero territorio nazionale dettando i principi fondamentali che riguardano:
a) la costituzione e l'attività dei Dart Club® e/o organismi sportivi similari;
b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
c) la tutela della salute degli atleti;
d) l’attività giovanile;
e) l'attività degli arbitri;
f) le forme di cooperazione con enti esterni alla Federazione.
La F.I.G.F.® concorre all’adozione di misure atte a reprimere tutte le forme di esclusione, disuguaglianza, razzismo, xenofobia, intolleranza, violenza, mercificazione dello sport, incitamento all'uso o assunzione di sostanze dannose per la salute così come i metodi dopanti miranti ad alterare le normali prestazioni degli atleti, che si dovessero manifestare nel corso di manifestazioni sportive o all’interno della propria organizzazione.
Articolo 2 – Gli Organi Centrali, Periferici, di Giustizia e altri Organi
Sono Organi Centrali della F.I.G.F.®:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Federale;
c) il Consiglio Federale;
d) la Segreteria Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono Organi Periferici della F.I.G.F.®:
f) le Assemblee Regionali;
g) i Presidenti Regionali;
h) i Comitati Regionali;
i) i Coordinatori Regionali;
Sono Organi di Giustizia della F.I.G.F.®:
j) le Commissioni Giudicanti Regionali;
k) la Commissione Unica di Appello.
Gli Organi Centrali, periferici e di Giustizia della Federazione hanno durata quadriennale, con scadenza del mandato coincidente con l’anno dei Giochi Olimpici estivi. Fa eccezione la carica di Coordinatore Regionale che ha durata di un anno.
Tutte le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Il mandato del componente o dell’intero Organo che venga eletto nel corso del quadriennio scade comunque alla fine dello stesso quadriennio.
Sono altri Organi della F.I.G.F.®:
l) il Collegio dei Probiviri;
m) la Consulta Nazionale;
n) il Presidente Onorario.
Articolo 3 – Appartenenza alla Federazione, i Dart Club® e i Tesserati
Per entrare a far parte della F.I.G.F.® i Dart Club® e/o Organismi sportivi similari devono presentare domanda alla Sede Nazionale.
Le Associazioni Sportive o Organismi sportivi similari che entrano a far parte della F.I.G.F.®
devono anteporre alla propria denominazione la qualifica di Dart Club®. La domanda di affiliazione deve essere accompagnata da:
a) lo Statuto Sociale (se presente) comprovante il rispetto del principio di democrazia interna e contenente il riferimento esplicito allo “sport delle freccette”;
b) l’elenco degli iscritti con un numero minimo di 5 (cinque) nominativi di cui almeno 3 (tre) maggiorenni;
c) l’indicazione del nominativo, tra gli iscritti maggiorenni, del Presidente di Dart Club®;
d) l’indicazione dell’indirizzo della Sede Sociale (si intende per Sede Sociale un luogo aperto al pubblico e a tutti i tesserati F.I.G.F.®);
e) il versamento delle quote di affiliazione e tesseramento stabilite dalla Federazione per l’anno in cui si fa richiesta;
f) l’indicazione di un indirizzo e-mail del Dart Club®, da utilizzare per ogni comunicazione ufficiale diretta al, o proveniente dal, Dart Club® nell’ambito dell’attività federativa.
I Dart Club®, le Associazioni Sportive e Organismi sportivi similari che siano in regola con i punti precedenti da a) a f) appartengono alla F.I.G.F.® e possono definirsi Affiliati.
In caso di variazioni di ogni tipo apportate al proprio Statuto, Cariche Sociali o Sede Sociale, ogni Affiliato deve comunicarle alla Sede Nazionale entro 15 (quindici) giorni.
La domanda di affiliazione del Dart Club® deve essere rinnovata annualmente, secondo i termini previsti dalle norme federali.
Un Dart Club® cessa di far parte della F.I.G.F.® per:
a) dimissioni deliberate a norma dello Statuto Sociale;
b) radiazione a seguito di grave inadempienza agli obblighi previsti dalle norme federali, sentito il parere del Consiglio Federale;
c) mancato rinnovo dell’affiliazione nei termini previsti dalle norme federali; il Dart Club® inadempiente perde l’anzianità acquisita ed eventualmente il diritto di voto in Assemblea.
Gli uscenti, qualunque sia stato il motivo della cessata appartenenza, sono tenuti a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con la F.I.G.F.® o con altri Affiliati e, a tal fine, i componenti dell’ultimo Consiglio del Dart Club® sono solidalmente responsabili nei confronti della Federazione stessa; in nessun caso si possono avere indietro le quote versate.
Gli Affiliati hanno il diritto di:
a) impiegare ed esporre il logo della F.I.G.F.® sulle insegne, sui manifesti e sull’abbigliamento di gara oltre che sui propri documenti ufficiali;
b) presenziare tramite il Presidente o un suo delegato alle Assemblee Regionali o Nazionali ed esprimere in tali sedi il proprio voto secondo il presente Statuto;
c) partecipare all’attività agonistica federale;
d) organizzare manifestazioni sportive di freccette, di tipo agonistico, non agonistico, giovanile o promozionale, nel rispetto delle regole emanate dalla F.I.G.F.®.
Ogni Affiliato, nella persona del Presidente, è responsabile della corretta osservanza delle norme federali da parte di tutti i tesserati nell’esercizio della pratica sportiva quando essa sia svolta sotto il controllo della F.I.G.F.® o dell’Affiliato stesso; è tenuto inoltre ad agire in modo da favorire l’attività degli Organi Federali.
I Soci e i giocatori iscritti alla F.I.G.F.® dagli Affiliati hanno diritto alla tessera federale che li qualifica come Tesserati; ogni Socio e/o giocatore può essere tesserato alla F.I.G.F.® esclusivamente per il tramite di un solo Dart Club®.
Il Presidente Federale, il Presidente Onorario e i componenti del Consiglio Federale sono tesserati direttamente dalla F.I.G.F.® e possono, previa richiesta, indicare un determinato Dart Club® a favore del quale costituire “prestito esteso”, essendo in tal modo assimilati a Tesserati ordinari di quel Dart Club® per l’effettuazione dell’attività agonistica.
La tessera ha validità annuale con termine il 31 ottobre dell’anno di validità. Costituiscono ulteriore motivo per la cessazione di validità della tessera:
a) la revoca della tessera a seguito di sanzione da parte degli organi competenti;
b) le dimissioni volontarie dell’Affiliato presso il quale si è tesserati;
c) le dimissioni volontarie personali;
d) la perdita di un qualsiasi requisito richiesto per il tesseramento;
e) la decadenza dalla carica o la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
Possono partecipare a gare ufficialmente riconosciute dalla F.I.G.F.® solamente coloro che sono in possesso della tessera federale valida per l’anno in corso o di altri attestati rilasciati dalla F.I.G.F.®. I tesserati hanno diritto:
a) a partecipare all’attività sportiva federale secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
b) a usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Federazione;
c) a esercitare, se in possesso dei requisiti, i diritti elettorali passivi. I tesserati hanno il dovere:
a) di rispettare il presente Statuto e i regolamenti federali;
b) di comportarsi con correttezza, lealtà e probità sportiva, soprattutto con riferimento agli ambiti oggetto di espressa regolamentazione.
Articolo 4 – Il Presidente Onorario
La figura del Presidente Onorario è istituita per gratificare chi per meriti, prestigio ed esperienza acquisiti e dimostrati nel tempo, nonché per l’opera profusa nei confronti della F.I.G.F.®, possa esercitare funzioni di pura rappresentanza e consultazione.
Quella del Presidente Onorario è una carica a vita, salvo recessione della persona che la ricopre, e può essere occupata al massimo da una persona in ogni momento.
Il Presidente Onorario ha il diritto di presenziare a ogni attività in seno alla F.I.G.F.®, a livello centrale o periferico ma non ha alcun diritto di voto.
La nomina a Presidente Onorario è riservata al Consiglio Federale.
Articolo 5 – La Consulta Nazionale
La Consulta Nazionale è formata dai Presidenti, Segretari e Tesorieri dei Comitati Regionali e dai Coordinatori Regionali.
La Consulta Nazionale è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente Federale, che la presiede.
Alla Consulta partecipa il Consiglio Federale della F.I.G.F.®.
La Consulta Nazionale funge da organo di coordinamento dell’attività regionale della F.I.G.F.®, esamina con potere consultivo aspetti generali di carattere nazionale o regionale, può promuovere mozioni in sede di Assemblea Nazionale.
La Consulta Nazionale ha potere decisionale e di regolamentazione sulle gare del calendario federale organizzate dalle regioni.
In Consulta Nazionale hanno diritto di voto solo le regioni presenti, nella misura di un voto per regione; le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti.
Articolo 6 – L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è il massimo e principale Organo della Federazione cui spettano poteri deliberativi. Può essere convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti e/o Delegati dei Dart Club® in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto.
È ammessa la facoltà di delega che potrà essere attribuita ad un socio iscritto al proprio Dart Club® o ad altro Presidente di Dart Club® della propria Regione, presente all’Assemblea e avente diritto di voto. Un Dart Club® in un’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, non può rappresentare, oltre al proprio, più di un altro Dart Club®.
È riconosciuto 1 (un) voto per ogni Dart Club® che sia affiliato da almeno 9 (nove) mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione.
Le votazioni in Assemblea possono avvenire, a discrezione del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o voto segreto.
Il voto segreto è obbligatorio per le elezioni alle cariche federali e vi si fa ricorso anche quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei rappresentanti dei Dart Club® con diritto di voto. In caso di voto segreto l’Assemblea nomina, su proposta del suo Presidente, tre scrutatori per effettuare il controllo delle schede e il calcolo dei voti.
Le deliberazioni in Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata in sede di Assemblea Straordinaria.
Partecipano inoltre all’Assemblea, senza diritto di voto:
a) il Presidente Federale;
b) i Membri del Consiglio Federale;
c) i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) i Presidenti dei Comitati Regionali e i Coordinatori Regionali;
e) i Presidenti e i Delegati dei Dart Club® con meno di 9 (nove) mesi di anzianità;
f) i candidati alle cariche federali.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Federale su deliberazione del Consiglio Federale, nei modi e nei termini stabiliti.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno per discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria e su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Allo scadere del quadriennio e non oltre il 31 (trentuno) marzo dell’anno successivo, l’Assemblea elegge il Presidente Federale, il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria è compilato dal Consiglio Federale ed è preventivamente comunicato con l’avviso di convocazione. I Dart Club® affiliati che intendono proporre uno o più argomenti all’ordine del giorno devono fare domanda per iscritto al Consiglio Federale comunicandone esattamente il testo e le motivazioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea. Il Consiglio Federale valuta se accogliere le richieste e in caso negativo ne dà comunicazione motivata ai richiedenti.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Dart Club® affiliati aventi diritto di voto. L’Assemblea in seconda convocazione è valida con qualunque numero di presenti, anche nel caso di convocazione per l’elezione/rinnovo delle cariche federali.
L’Assemblea regolarmente costituita è presieduta dal Presidente Federale; funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario Generale della F.I.G.F.®.
La mancata approvazione della relazione tecnica o della relazione finanziaria costituisce motivo di decadenza del Presidente e del Consiglio Federale i quali restano in carica per l’ordinaria
amministrazione fino all’elezione delle nuove cariche. In caso di decadenza del Consiglio il Presidente convoca un’Assemblea per il rinnovo delle cariche federali entro 60 (sessanta) giorni ed essa deve aver luogo entro i successivi 30 (trenta) giorni.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Federale su iniziativa del Consiglio Federale per deliberare le modifiche allo Statuto e per gravi circostanze. Può essere convocata inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei Dart Club® affiliati aventi diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell’Assemblea Ordinaria. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene a mezzo di comunicato ufficiale firmato dal Presidente Nazionale e controfirmato dal Segretario Generale. L’avviso deve contenere la sede, la data e l’ora di effettuazione dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. Il comunicato ufficiale deve essere spedito a tutti i Dart Club® affiliati almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera in unica convocazione.
Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai presenti ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello Statuto per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
L’eventuale scioglimento della F.I.G.F.® è deliberato da una Assemblea Straordinaria, come nel seguito precisato.
Articolo 7 – Requisiti di eleggibilità per le cariche federali centrali
Per essere eletto alle cariche federali centrali occorre:
a) essere cittadini italiani ed aver raggiunto la maggiore età;
b) non aver riportato condanne per delitti dolosi;
c) essere tesserati alla F.I.G.F.® da almeno un anno, con l’eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Unica di Appello, i cui componenti possono essere anche esterni alla F.I.G.F.®.
Articolo 8 – Elezione del Presidente Federale, Consiglio Federale, Collegio dei Revisori dei Conti e Commissione Unica di Appello
Le candidature alle cariche di Presidente Federale, Consigliere Federale, Revisore dei Conti e, eventualmente, componente della Commissione Unica di Appello, da eleggersi in Assemblea Nazionale convocata in seduta Ordinaria detta anche Assemblea Elettiva, devono essere comunicate alla Segreteria Generale presso la Sede Nazionale entro il termine fissato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Elettiva, salvo deroghe soggette all’approvazione dell’Assemblea stessa. Nei casi di rinnovo anticipato di cariche elettive le candidature dovranno essere poste entro i venti giorni precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea Ordinaria appositamente convocata. Il Segretario Generale allega all’avviso di convocazione dell’Assemblea l’elenco completo dei candidati, ad eccezione del caso di rinnovo anticipato delle cariche ove i termini per le candidature scadono successivamente alla convocazione; la votazione deve avvenire solo sui nominativi indicati nel predetto elenco.
Per l’elezione del Presidente Federale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime al massimo 1 (un) voto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Federale diversi dal Presidente Federale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 6 (sei) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine. In caso di parità di voti tra due o più candidati l’Assemblea procede a una votazione di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano ottenuto la parità dei voti. In caso di sopraggiunta mancanza in corso di mandato di componenti nell’organico del Consiglio Federale, purché in numero non superiore alla metà, si procede all’integrazione dell’organico stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti
nell’ultima Assemblea Elettiva, sotto la condizione che abbiano riportato nell’elezione almeno la metà dei voti attribuiti all’ultimo eletto; quando la condizione non si verifica si deve procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il reintegro delle cariche, nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.
Per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 3 (tre) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine. In caso di parità di voti tra due o più candidati l’Assemblea procede a una votazione di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano ottenuto la parità dei voti.
In caso di sopraggiunta vacanza di componenti nell’organico del Collegio dei Revisori dei Conti si deve procedere all’integrazione dell’organico stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti nell’ultima Assemblea Elettiva; in mancanza di nominativi si mette l’elezione dei membri mancanti all’ordine del giorno della successiva Assemblea Ordinaria, nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.
Per l’elezione, nel caso in cui essa abbia luogo, dei componenti della Commissione Unica di Appello ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 5 (cinque) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine; di essi i primi tre più votati risultano eletti quali membri effettivi mentre i successivi due più votati risultano eletti quali membri supplenti. In caso che la parità di voti impedisca di distinguere l’ordine dei votati l’Assemblea procede a una o più votazioni di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano riportato la parità dei voti.
In caso di sopraggiunta vacanza di membri effettivi della Commissione Unica di Appello si procede all’integrazione dell’organico promuovendo a membri effettivi i membri supplenti; in caso di sopraggiunta vacanza di membri supplenti si procede all’integrazione dell’organico chiamando a far parte della Commissione Unica di Appello i primi dei non eletti; in mancanza di nominativi si mette l’elezione dei membri mancanti all’ordine del giorno della successiva Assemblea Ordinaria, nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.
Articolo 9 – Elezione del Collegio dei Probiviri
Per i componenti del Collegio dei Probiviri si può operare in deroga ai requisiti di eleggibilità di cui all’Articolo 7, con preferenza verso soggetti, anche esterni alla F.I.G.F.®, dotati di opportune cognizioni tecniche e giuridiche.
Il Collegio dei Probiviri è eletto in Assemblea Straordinaria, che può essere convocata anche su iniziativa personale del Presidente Federale.
Per l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 3 (tre) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine, a condizione che ciascuno riporti almeno la metà più uno dei voti.
Articolo 10 – Il Presidente Federale
Il Presidente Federale è il legale rappresentante della F.I.G.F.® e la rappresenta a livello nazionale e internazionale.
Il Presidente Federale esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell’attività agonistica a livello nazionale e internazionale. Congiuntamente al Consiglio Federale è responsabile nei confronti dell’Assemblea Nazionale e degli organismi esterni di riferimento e appartenenza di cui all’Articolo 1, del buon funzionamento della Federazione. Convoca l’Assemblea Nazionale e la Consulta Nazionale, convoca e presiede il Consiglio Federale.
Il Presidente Federale può assumere provvedimenti di estrema urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale.
Il Presidente Federale presenta all’Assemblea Nazionale una relazione tecnica della F.I.G.F.®.
Il Presidente può essere coadiuvato nelle sue funzioni dall’Ufficio di Presidenza, che dirige. Nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza saranno costituiti: un collegio arbitrale preposto all’attività agonistica e un ufficio promozionale.
Possono essere costituiti all’uopo altri uffici preposti a singoli settori con specifiche competenze e a seconda delle esigenze dell’attività; gli incarichi di tali uffici devono essere coperti da soci tesserati sotto il controllo del Consiglio Federale.
Articolo 11 – Il Consiglio Federale e la Segreteria Generale
Il Consiglio Federale è composto e da 6 (sei) Consiglieri.
Il Consiglio Federale, di concerto e sotto la guida del Presidente Federale, ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea Nazionale, di verificare la corretta esecuzione dei regolamenti, il perseguimento degli obiettivi in ambito sportivo e in generale di assicurare il buon andamento della gestione della Federazione.
In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:
a) l’elezione al suo interno, alla sua prima riunione, del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere;
b) l’emanazione dei regolamenti organico, di giustizia, sportivo e tecnico;
c) il controllo sulla legittimità delle cariche periferiche;
d) la vigilanza sull’attività degli Organi Federali periferici;
e) l’approvazione delle domande di nuova e rinnovata affiliazione ovvero il rigetto motivato delle domande di affiliazione e/o di tesseramento di soggetti indesiderati;
f) la preparazione e l’adozione dei rendiconti finanziari e delle previsioni di spesa;
g) l’approvazione del calendario federale delle manifestazioni ufficiali;
h) la stipula delle convenzioni assicurative, quando necessario;
i) la designazione dei collaboratori e la definizione delle rispettive funzioni;
j) l’assegnazione di riconoscimenti di benemerenza a chi, dentro e fuori la F.I.G.F.®, abbia sostanzialmente contribuito alla realizzazione dei fini istituzionali della Federazione;
k) la nomina di Coordinatori Regionali nelle regioni di cui sia comprovato il mancato funzionamento e/o ove manchi il Comitato Regionale;
l) la nomina a Presidente Onorario di persone con i requisiti di cui al presente Statuto;
m) l’assegnazione di eventuali incarichi specifici ai Consiglieri;
n) l’istituzione e assegnazione di eventuali incentivi a sostegno dell’attività internazionale di tesserati;
o) la programmazione e la gestione degli aspetti tecnici e logistici connessi all’attività della Squadra Nazionale;
p) la scelta di fondo e la gestione dei rapporti con le organizzazioni sportive e similari nazionali e internazionali;
q) la ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente Federale in condizioni di urgenza;
r) la vigilanza sull’osservanza dei regolamenti e del presente Statuto;
s) la determinazione delle quote di affiliazione e tesseramento, nonché l’ammontare del contributo di ingresso alle gare del calendario federale organizzate dal Consiglio Federale;
t) la delibera di assunzione di prestiti o mutui o di acquisizioni di partecipazioni a titolo oneroso in società di capitali, di persone ovvero in enti non profit pubblici o privati, purché tali partecipazioni siano funzionali e congruenti con l’attività federale;
u) il sostegno finanziario nei confronti degli Organi Periferici per l’assoluzione delle loro funzioni;
v) la compilazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
w) la decisione in ordine a ogni questione non demandabile ad altri appositi Organi o che per importanza ritenga di avocare, escluse le questioni di competenza degli Organi di Giustizia;
x) l’organizzazione di gare facenti parte del calendario federale, in ambito nazionale e internazionale;
y).il deferimento diretto alla Commissione Unica di Appello delle controversie alle quali il Consiglio stesso riconosca rilevanza nazionale;
z) l’individuazione, quando necessaria, dello studio legale a cui affidare le funzioni della Commissione Unica di Appello.
Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente Federale o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
Le sedute del Consiglio Federale sono valide in presenza almeno della metà più uno dei componenti.
Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperte di argomenti specifici.
Le deliberazioni in seno al Consiglio Federale sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi ne fa le veci.
Il Consigliere che nel corso dell’anno non intervenga, salvo comprovate cause di forza maggiore, per 4 (quattro) volte, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio Federale decade automaticamente.
Il Vice Presidente assiste il Presidente Federale, che gli può delegare il potere per il compimento di taluni atti o talune categorie di atti. Sostituisce il Presidente Federale in caso di suo impedimento temporaneo.
In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale il Vice Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo di tutte le cariche secondo i termini e le modalità di cui al presente Statuto.
Il Segretario Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi della F.I.G.F.®; attua le linee programmatiche e di sviluppo di tutte le attività della F.I.G.F.®; assiste il Presidente Federale e il Consiglio Federale; dirige tutti gli uffici della F.I.G.F.®; coordina collaboratori professionali, tecnici e/o di settore, previa delibera del Consiglio Federale; mantiene e gestisce i contatti tra la Federazione e gli Organi Periferici; gestisce e conserva la documentazione federale.
Il Segretario Generale prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta Nazionale e ne cura la sintetica redazione dei verbali.
In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi rappresentare e/o coadiuvare da un sostituto facente parte del Consiglio Federale.
Il Presidente Federale e il Consiglio Federale decadono:
a) per dimissioni del Presidente Federale;
b) per mancata approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale della relazione tecnica o della relazione finanziaria;
c) per dimissioni o decadenza, anche non contemporanea nel corso del quadriennio, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
d) per impedimento definitivo del Presidente Federale.
Nelle ipotesi a) e b) di cui sopra l’ordinaria amministrazione spetta all’intero Consiglio Federale; il Presidente Federale deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva secondo i termini e le modalità di cui al presente Statuto.
Nell’ipotesi c) di cui sopra l’ordinaria amministrazione compete al solo Presidente Federale, il quale è tenuto a convocare l’Assemblea Ordinaria Elettiva secondo i termini e le modalità di cui al presente Statuto.
Nell’ipotesi d) di cui sopra il Vice Presidente provvede all’immediata convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche, secondo i termini e le modalità di cui al presente Statuto.
La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende ai componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo della F.I.G.F.® preposto al controllo della contabilità, dei rendiconti e di qualsiasi atto degli Organi Federali, per accertarne la regolarità e la rispondenza delle spese ai preventivi approvati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi che nella loro prima riunione eleggono, al loro interno, il Presidente.
Nel caso di presenza nel Collegio dei Revisori dei Conti di membri esterni alla F.I.G.F.®, la Presidenza spetterà a uno dei membri esterni.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, previo invito formale del Segretario Generale.
Articolo 13 – Le regioni
Ogni regione nel cui territorio sia presente almeno un Dart Club® regolarmente affiliato è da considerarsi attiva per la stagione in corso.
In una regione attiva è possibile svolgere attività agonistica e quando vi sia più di un Dart Club® è necessario individuare, a seconda dei casi, il Comitato Regionale o il Coordinatore Regionale.
Articolo 14 – L’Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale è il massimo e principale Organo periferico della F.I.G.F.® in una data regione. All’Assemblea Regionale spettano poteri deliberativi per quanto non in contrasto con i regolamenti nazionali e con lo Statuto Federale.
L’Assemblea Regionale è composta dai Presidenti e/o Delegati dei Dart Club® con sede nella regione e regolarmente affiliati alla F.I.G.F.®.
È ammessa la facoltà di delega che potrà essere attribuita ad un socio iscritto al proprio Dart Club® o ad altro Presidente di Dart Club®, presente all’Assemblea e avente diritto di voto. Un Dart Club® in un’Assemblea non può rappresentare, oltre al proprio, più di un altro Dart Club®.
È riconosciuto 1 (un) voto per ogni Dart Club® che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, indipendentemente dall’anzianità.
Le votazioni in Assemblea possono avvenire, a discrezione del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o voto segreto.
Le deliberazioni in Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, compresi quelli eventualmente espressi dal Tesoriere e dal Segretario del Comitato Regionale che partecipino all’Assemblea in rappresentanza del proprio Dart Club® secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Partecipano inoltre all’Assemblea, senza diritto di voto:
a) il Presidente del Comitato Regionale o il Coordinatore Regionale;
b) i tesserati dei Dart Club® della regione privi di delega;
c) eventuali tesserati o Presidenti di Dart Club® di altra regione, quando espressamente invitati per la discussione di particolari argomenti all’ordine del giorno;
d) i componenti dei Comitati Regionali e/o Coordinatori Regionali di altre regioni, quando espressamente invitati per la discussione di particolari argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Regionale è convocata con congruo anticipo dal Presidente Regionale o dal Coordinatore Regionale, che ne informa tutti i Dart Club® della regione e il Segretario Generale ed eventualmente invita altri soggetti.
L’Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta all’anno, dopo il 31 (trentuno) maggio e prima del 30 (trenta) giugno, per discutere e deliberare sulla relazione tecnica e finanziaria e su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Regionale, quando siano presenti in regione almeno 6 (sei) Dart Club® regolarmente affiliati, elegge il Presidente Regionale unitamente al Segretario Regionale e al Tesoriere Regionale, che costituiscono il Comitato Regionale insieme al Presidente. L’elezione del Presidente Regionale e del Comitato Regionale deve essere tenuta entro il 30 (trenta) giugno, termine superato il quale il Consiglio Federale individua un Coordinatore Regionale al quale affidare un mandato fino al successivo 30 (trenta) giugno. È concessa deroga a tale termine solo per eleggere o reintegrare le cariche di Segretario Regionale e Tesoriere Regionale, cosa che può avvenire in qualunque momento durante il mandato del Presidente Regionale.
Nel caso in cui non si verifichino le condizioni per avere un Comitato Regionale l’Assemblea può esprimere gradimento verso un tesserato disponibile al ruolo di Coordinatore Regionale.
L’Assemblea Regionale elegge la Commissione Giudicante Regionale.
L’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale è compilato dal Presidente Regionale o dal Coordinatore Regionale ed è preventivamente comunicato con l’avviso di convocazione. I Dart Club® affiliati che intendono proporre uno o più argomenti all’ordine del giorno possono fare domanda per iscritto al Presidente o Coordinatore Regionale con congruo anticipo. Il Presidente o Coordinatore Regionale valuta se accogliere le richieste e in caso negativo ne dà comunicazione motivata ai richiedenti.
L’Assemblea Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Dart Club® affiliati aventi diritto di voto. L’Assemblea in seconda convocazione è valida con qualunque numero di presenti, anche nel caso di convocazione per l’elezione/rinnovo delle cariche. La mancata approvazione della relazione tecnica e finanziaria costituisce motivo di decadenza dell’intero Comitato Regionale. In caso di decadenza del Comitato il Presidente convoca una successiva Assemblea per il rinnovo del Comitato entro 30 (trenta) giorni e comunque entro il successivo 30 (trenta) giugno.
Articolo 15 – Requisiti di eleggibilità per le cariche federali periferiche
Per essere eletti alle cariche federali periferiche occorre:
a) essere cittadini italiani ed aver raggiunto la maggiore età;
b) non aver riportato condanne per delitti dolosi.
Articolo 16 – Elezione del Presidente Regionale, Segretario Regionale, Tesoriere Regionale e Commissione Giudicante Regionale
Le candidature alle cariche da eleggersi in Assemblea Regionale devono essere comunicate al Presidente o al Coordinatore Regionale entro i termini indicati nella convocazione dell’Assemblea o direttamente in sede di Assemblea Regionale; tale deroga si dà solo in casi ritenuti ammissibili dall’Assemblea.
Le votazioni per ogni carica devono avvenire solo sui nominativi degli effettivi candidati.
Per l’elezione del Presidente Regionale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime al massimo 1 (un) voto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per l’elezione del Segretario Regionale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime al massimo 1 (un) voto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per l’elezione del Tesoriere Regionale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime al massimo 1 (un) voto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra due o più candidati l’Assemblea procede a una votazione di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano ottenuto la parità dei voti.
In caso di sopraggiunta vacanza nelle cariche di Segretario Regionale o Tesoriere Regionale si procede alla convocazione di una Assemblea Regionale per il reintegro delle cariche.
Per l’elezione dei componenti della Commissione Giudicante Regionale ciascun soggetto avente diritto di voto in Assemblea esprime fino a un massimo di 5 (cinque) preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell’ordine; di essi i primi tre più votati risultano eletti quali membri effettivi mentre i successivi due più votati risultano eletti quali membri supplenti. In caso che la parità di voti impedisca di distinguere l’ordine dei votati l’Assemblea procede a una o più votazioni di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano riportato la parità dei voti.
In caso di sopraggiunta vacanza di membri effettivi della Commissione Giudicante Regionale si procede all’integrazione dell’organico promuovendo a membri effettivi i membri supplenti; in caso di sopraggiunta vacanza di membri supplenti si procede all’integrazione dell’organico chiamando a far parte della Commissione Giudicante Regionale i primi dei non eletti; in mancanza di nominativi si mette l’elezione dei membri mancanti all’ordine del giorno di una successiva Assemblea Regionale.
Articolo 17 – Il Presidente Regionale
Il Presidente Regionale è responsabile dell’organizzazione periferica della F.I.G.F.® nell’ambito della regione.
Il Presidente Regionale esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell’attività agonistica a livello regionale. Congiuntamente al Comitato Regionale è responsabile nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Federale del buon funzionamento della Federazione a livello regionale. Convoca l’Assemblea Regionale.
Il Presidente Regionale invia annualmente in visione al Consiglio Federale la relazione finanziaria, chiusa il 31 (trentuno) maggio, prima di sottoporla all’approvazione dell’Assemblea Regionale.
Il Presidente Regionale dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.
Articolo 18 – Il Comitato Regionale
Il Comitato Regionale è formato dal Presidente Regionale, dal Segretario Regionale e dal Tesoriere Regionale.
Il Comitato Regionale ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea Regionale, di verificare la corretta esecuzione dei regolamenti, il perseguimento degli obiettivi in ambito sportivo e in generale di assicurare il buon andamento della gestione della Federazione a livello territoriale.
In particolare sono di competenza del Comitato Regionale:
a) l’emanazione dei regolamenti delle manifestazioni da esso organizzate;
b) il controllo preventivo, ove necessario, della documentazione di nuova e rinnovata affiliazione e/o tesseramento;
c) la conservazione e la gestione delle liste dei Dart Club® affiliati in regione e dei relativi tesserati;
d) la preparazione del rendiconto finanziario annuale;
e) la redazione, in concorso con l’Assemblea Regionale, del calendario regionale delle manifestazioni ufficiali;
f) la designazione di eventuali collaboratori e la definizione delle rispettive funzioni;
g) l’assegnazione di eventuali incarichi specifici al suo interno;
h) la programmazione e la gestione degli aspetti tecnici e logistici connessi all’attività di eventuali squadre rappresentative regionali;
i) la vigilanza sull’osservanza dei regolamenti e del presente Statuto;
j) stabilire l’ammontare del contributo di ingresso alle gare del calendario regionale organizzate dal Comitato Regionale;
k) la compilazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
l) l’organizzazione di gare del calendario federale espressamente individuate, in ambito nazionale.
Il Comitato Regionale dura in carica 4 (quattro) anni, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Regionale nell’esercizio della sua attività secondo l’assegnazione dei compiti in seno al Comitato.
Il Tesoriere Regionale assiste il Presidente nella preparazione del rendiconto economico annuale, nella conservazione dei beni nella disponibilità del Comitato Regionale e nel controllo della situazione patrimoniale della regione e dei relativi flussi di cassa.
Il Presidente Regionale e il Comitato Regionale decadono:
a) per dimissioni del Presidente Regionale;
b) per mancata approvazione da parte dell’Assemblea Regionale della relazione tecnica e finanziaria;
c) per impedimento definitivo del Presidente Regionale.
Nei casi di cui sopra il Comitato Regionale deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea Regionale per il rinnovo delle cariche entro la data del 30 (trenta) giugno; qualora tale termine sia oltrepassato il Consiglio Federale deve nominare un Coordinatore Regionale.
La decadenza, per qualsiasi causa, del Comitato Regionale non si estende ai componenti degli Organi di Giustizia.
Articolo 19 – Il Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale è la figura che sostituisce e fa le veci del Comitato Regionale quando:
a) in assenza di un Comitato Regionale in carica la regione abbia meno di 6 (sei) Dart Club® affiliati;
b) in una regione con almeno 6 (sei) Dart Club® e dovendo eleggere il Presidente Regionale e il Comitato Regionale, l’Assemblea Regionale non sia riuscita a eleggere il Presidente Regionale entro il 30 (trenta) giugno.
Il Coordinatore Regionale è designato d’ufficio dal Consiglio Federale che può, se ritenuto opportuno, acquisire l’eventuale parere dei Presidenti dei Dart Club® della regione e resta in carica fino al 30 (trenta) giugno successivo.
Il Coordinatore Regionale può essere riconfermato.
Articolo 20 – La Commissione Giudicante Regionale
La Commissione Giudicante Regionale è l’organo di giustizia di primo grado che ha competenza a decidere in merito a ogni controversia e contenzioso insorga in una regione e giudica applicando lo Statuto, i Regolamenti di Gioco nazionali ed internazionali vigenti e le direttive emanate dalla F.I.G.F.®.
Ciascuna Commissione Giudicante Regionale è composta da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i membri supplenti hanno diritto di partecipare a tutti gli atti della Commissione e diritto di voto solo in caso di impedimento o mancanza motivata dei membri effettivi; la Commissione Giudicante Regionale elegge al proprio interno il Presidente al quale spetta la direzione dei lavori.
Il giudizio avanti la Commissione Giudicante Regionale si svolge liberamente senza obblighi di procedura, fatta salva l’applicazione dei regolamenti di procedura emanati dal Consiglio Federale e, subordinatamente, dall’Assemblea Regionale o dalla stessa Commissione nel rispetto delle norme nazionali e regionali. Le decisioni della Commissione Giudicante Regionale vengono deliberate a maggioranza e sono immediatamente esecutive; devono essere comunicate in forme idonee agli interessati e al Consiglio Federale.
Articolo 21 – La Commissione Unica di Appello
La Commissione Unica di Appello è giudice di appello contro le decisioni delle Commissioni Giudicanti Regionali e giudice in unico grado delle controversie ad essa deferite direttamente dal Consiglio Nazionale.
La Commissione Unica di Appello può essere composta da tesserati della F.I.G.F.® oppure essere costituita da uno studio legale esterno individuato dal Consiglio Federale e non soggetto a decadenza temporale dal ruolo; il passaggio da una circostanza all’altra deve essere votato in Assemblea Nazionale.
Quando composta da tesserati della F.I.G.F.® la Commissione Unica di Appello è composta da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i membri supplenti hanno diritto di partecipare a tutti gli atti della Commissione e diritto di voto solo in caso di impedimento o mancanza motivata dei membri effettivi; la Commissione Unica di Appello elegge al proprio interno il Presidente al quale spetta la direzione dei lavori.
La Commissione Unica di Appello delibera a maggioranza applicando lo Statuto, i Regolamenti di Gioco nazionali ed internazionali vigenti e le direttive emanate dalla F.I.G.F.®, nonché secondo equità.
L’impugnazione avanti la Commissione Unica di Appello può essere proposta dalle parti interessate dal giudizio di primo grado e in ogni caso dal Consiglio Federale della F.I.G.F.® non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
La Commissione Unica di Appello comunica al Consiglio Federale gli appelli ricevuti e la data di trattazione degli stessi. Il Consiglio Federale ha diritto di partecipare alla trattazione delle controversie per mezzo di un proprio delegato che ha diritto a intervenire e presentare proprie conclusioni.
La Commissione Unica di Appello ha il potere di sospendere l’esecutività delle decisioni di primo grado delle Commissioni Giudicanti Regionali.
Le decisioni della Commissione Unica di Appello sono definitive e inappellabili.
Articolo 22 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è un Organo eccezionale della F.I.G.F.®, da eleggersi in caso di grave contrasto tra gli Organi Centrali della F.I.G.F.® e in ogni altra situazione di impossibilità di funzionamento degli Organi Centrali e comunque avente carattere eccezionale tale da compromettere il normale svolgimento delle attività federali.
Il Collegio dei Probiviri delibera all’unanimità.
In ogni caso il Collegio dei Probiviri deve assolvere agli incarichi affidatigli dall’Assemblea Straordinaria entro e non oltre 3 (tre) mesi tre dall’elezione, salvo proroghe concesse dall’Assemblea Straordinaria.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono obbligatorie e vincolanti per tutti gli organi della Federazione.
Per l’eccezionalità delle condizioni della sua sussistenza, il Collegio dei Probiviri decade all’effettuazione della successiva Assemblea Nazionale dopo quella in cui è stato eletto.
Articolo 23 – Incompatibilità
La carica di componente di Organi Centrali e Periferici elettivi è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale elettiva, sia centrale che periferica, e con la carica di Presidente di Dart Club®. Fanno eccezione il Segretario e il Tesoriere dei Comitati Regionali e i componenti delle Commissioni Giudicanti Regionali, che possono ricoprire in contemporanea la carica di Presidente di Dart Club®.
La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica, anche non elettiva, nell’ambito federale.
Articolo 24 – Finanziamento
Le entrate della F.I.G.F.® sono costituite da:
a) quote di affiliazione dei Dart Club® e tesseramento dei Soci dei Dart Club®;
b) contributi e sovvenzioni erogati da enti pubblici e/o privati o da persone;
c) legati o donazioni;
d) beni mobili o immobili;
e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali;
e) i proventi derivanti da eventuali attività commerciali da svolgersi in accordo agli scopi previsti dal presente Statuto.
Articolo 25 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della F.I.G.F.® ha durata annuale con inizio l’1 settembre e chiusura il 31 agosto dell’anno successivo. Nel rendiconto della Federazione devono essere iscritte tutte le entrate e uscite a qualsiasi titolo verificatesi.
Articolo 26 – Clausola compromissoria
I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G.F.® hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti tesserati o affiliati alla F.I.G.F.®.
Gli Affiliati e i Tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle della F.I.G.F.® per la tutela dei loro diritti e interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della F.I.G.F.®.
Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
Il Consiglio Federale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dai ruoli federali.
Articolo 27 – Regolamenti
Il Consiglio Federale è delegato a emanare regolamenti per disciplinare tutte le attività della F.I.G.F.® nel rispetto delle norme di carattere generale e/o particolare dettate dallo Statuto.
I regolamenti precedenti a quelli emanati mantengono, in quanto compatibili, efficacia e validità fino a espressa abrogazione.
Articolo 28 – Scioglimento della F.I.G.F.®
Lo scioglimento della F.I.G.F.® è deliberato da una Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, alla quale siano presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Con apposita delibera, l’Assemblea nomina, con la maggioranza dei voti dei presenti, un Commissario Liquidatore che dovrà provvedere a redigere lo stato patrimoniale della F.I.G.F.® e all’espletamento di tutte le incombenze comunque connesse allo scioglimento della Federazione. Contestualmente alla delibera di scioglimento della Federazione l’Assemblea Straordinaria stabilisce con la maggioranza dei voti validi presenti la destinazione dell’eventuale patrimonio attivo della F.I.G.F.® a uno o più Enti di beneficenza.
Articolo 29 – Entrata in vigore
Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in precedenza vigente ed entra in vigore il giorno 15 settembre 2019 a seguito di approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale.